IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l'art 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987 n. 183; Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ed il decreto ministeriale che le attua; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori elettrici, come modificata della direttiva nb. 86/312/CEE, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 2. Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/529/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno gli atti normativi comunitari) e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco ''A'' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - La direttiva 84/529/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 300 del 19 novembre 1984. - La direttiva n. 86/312/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 196 del 18 luglio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 30 ottobre 1986, 2a serie speciale. - La direttiva n. 84/528/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 300 del 19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta direttiva sono state emanate con D.M. 28 novembre 1987, n. 586, pubblicato in questo stesso supplemento della Gazzetta Ufficiale.